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giovedì, 25 Aprile 2024

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Agostini: ecco la sentenza integrale del TAR

Vi proproniamo due documenti molto interessanti e importanti relativi al reintegro come Presidente dell’Unione di Paolo Agostini, sindaco di Castel San Niccolò.

Il primo, che potete leggere al link: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=E4V5VKGDOAULUVVVMVADDFV7KE&q

È la sentenza del TAR. Rispettando la privacy voluta dal Tribunale Amministrativo della Toscana, ci sembrano MOLTO interessanti questi 3 punti che vi sottolineamo e vi invitiamo a leggere con attenzione. Ognuno può e deve fare le sue condiderazioni in merito…

“5 – Nella specie, nessuna delle due ipotesi statutarie di cessazione anticipata sussiste. In primo luogo, non sarebbe sussistente alcuna mozione di sfiducia, giacchè in proposito non sarebbe comunque sufficiente la delibera della giunta come adottata in data -OMISSIS-. Recita infatti l’art. 21 dello statuto dell’Unione: ”il presidente cessa altresì dalla carica nel caso di approvazione da parte della giunta di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti… La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre quarti dei componenti della giunta, escluso il presidente in carica e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione”. Nel caso di specie, la suddetta procedura non è stata rispettata.

6 – Né tantomeno potrebbe dirsi integrata una valida ipotesi di dimissioni, mancando qualsiasi volontà dimissionaria, come risulta comprovato anche dal comportamento successivo.

7 – La delibera n.-OMISSIS-, oltre ad essere viziata per derivazione rispetto alla delibera n.-OMISSIS-, è illegittima anche poiché il presidente con essa risulterebbe incompatibile per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, perché a norma dell’art.21 comma 3 dello statuto la carica di presidente può essere ricoperta una sola volta, mentre il sig. -OMISSIS- ha già ricoperto la suddetta funzione. In secondo luogo, perché lo stesso art.21, comma 6, stabilisce che in caso di cessazione della carica di presidente lo stesso incarico può essere ricoperto esclusivamente dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune di cui è sindaco il presidente cessato. Nel caso di specie, il comune di -OMISSIS-di cui è Sindaco il sig. -OMISSIS- non è l’ente territoriale di maggiore dimensione demografica.”

Alleghiamo poi la mozione di sfiducia dei Sindaci dell’Unione verso Paolo Agostini. La cosa che colpisce di più sono le ultime righe in cui i Sindaci propongono la mozione di sfiducia per Agostini:

MOZIONE1

Come può Tellini (che addirittura non potrà restare Presidente) convocare la Giunta se il Presidente legittimo, come ha sentenziato il TAR, è Paolo Agostini?

La telenovela continua…

MOZIONE SFIDUCIA AGOSTINI

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