fbpx
12.7 C
Casentino
venerdì, 29 Marzo 2024

I più letti

Casentino, terra di funghi e fungai

di Marco Roselli – Le precipitazioni intense dei giorni scorsi hanno creato le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi per i quali si preannuncia un autunno molto interessante. I terreni umidi senza piogge torrenziali, una buona dose di sole e 18-20 gradi di temperatura all’interno del bosco, sono le condizioni favorevoli per una crescita rigogliosa.

Autorizzazione alla raccolta dei funghi La normativa che disciplina l’attività di raccolta degli epigei spontanei è la legge regionale n. 16 del 22/3/1999 (modificata dalla legge regionale n. 58 del 17/11/2010 entrata in vigore il 1° gennaio 2011). Nelle note che seguono sono descritte le indicazioni pratiche da conoscere per poter operare nel rispetto delle disposizioni.
Per la raccolta dei funghi sul territorio toscano occorre una autorizzazione che viene rilasciata dalla Regione Toscana e non più dal Comune di residenza del richiedente; l’autorizzazione è valida su tutto il territorio regionale. Per la ricerca all’interno dei parchi, nazionali o regionali, occorre prendere visione dei rispettivi regolamenti che possono prevedere ulteriori autorizzazioni e/o modalità di raccolta diverse, da quelle fissate dalla legge regionale (a questo proposito, ad esempio, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi disciplina in maniera specifica i giorni della settimana nei quali è possibile effettuare la raccolta, anche a seconda della residenza, all’interno o all’esterno del territorio protetto).
L’autorizzazione alla raccolta è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi previsti, sul conto corrente postale n. 6750946, intestato all’Amministrazione Regionale. La ricevuta deve riportare la causale ‘Raccolta funghi’ e le generalità del raccoglitore; deve essere esibita su richiesta delle autorità competenti al momento della raccolta, insieme a un documento di riconoscimento.

Residenti in Toscana I residenti in Toscana devono versare 13 euro per un’autorizzazione valida sei mesi, oppure 25 euro per un anno; tali importi sono ridotti della metà per chi risiede nei territori classificati montani ai sensi della L. 991/1952. La stessa riduzione spetta ai ragazzi tra i 14 ed i 18 anni che abbiano frequentato un corso di formazione organizzato dalle Amministrazioni provinciali o dalle Comunità Montane e abbiano ottenuto il relativo attestato di frequenza. Coloro che vogliono raccogliere i funghi epigei nel solo territorio del comune di residenza non sono tenuti a munirsi di alcuna autorizzazione.

La raccolta per i turisti I non residenti in Toscana devono pagare 15 euro per un giorno, 40 euro per sette giorni consecutivi, oppure 100 euro per un anno. La data o l’indicazione della settimana devono essere obbligatoriamente aggiunte nella causale dopo la dicitura ‘Raccolta funghi’. Per le autorizzazioni annuali la validità decorre dal giorno in cui è stato effettuato il versamento.

Quantitativo massimo giornaliero Il limite di raccolta giornaliero per persona è di tre chilogrammi a testa, salvo il caso di un singolo esemplare o più esemplari concresciuti di peso superiore; il tetto giornaliero sale a dieci chilogrammi, solo nel caso in cui i residenti nei territori classificati montani della Toscana raccolgano nel proprio comune di residenza. Non ci sono limiti, invece, per imprenditori agricoli e soci di cooperative agroforestali che, in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine rilasciato dagli Ispettorati micologici, svolgano la raccolta, a fini di integrazione del proprio reddito, nella provincia di residenza. In questo caso occorre far pervenire, anche in via telematica, una semplice dichiarazione di inizio attività all’ Unione di Comuni o Provincia di competenza. Gli stessi soggetti possono chiedere, inoltrando apposita domanda alla competente amministrazione provinciale, analoga deroga ai limiti di raccolta anche per territori provinciali diversi da quello di residenza.

Divieti per alcune specie È vietata la raccolta di esemplari delle seguenti specie: Boletus sezione Edulis (porcini), nel caso in cui la dimensione del cappello sia inferiore a quattro centimetri; Hygrophorus marzuolus (dormiente) e Lyophyllum gambosum (prugnolo), nel caso la dimensione del cappello sia inferiore a due centimetri. È vietata inoltre la raccolta dell’ovolo buono quando non sono visibili le lamelle.

Condizioni per la raccolta La raccolta dei funghi epigei è consentita nei boschi e terreni non coltivati, nei quali sia permesso l’accesso e non sia riservata la raccolta. La raccolta può essere esercitata da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto. Non devono essere usati strumenti che rovinano il micelio, lo strato superficiale del terreno e gli apparati radicali della vegetazione (rastrelli).
È vietato l’uso di sacchetti di plastica. I funghi devono essere riposti in contenitori rigidi e areati, atti a diffondere le spore. Province, Comunità Montane e Unioni di Comuni possono prevedere divieti di raccolta, per un massimo di due giorni a settimana, per motivi di tutela ambientale o per armonizzare lo svolgimento di attività diverse all’interno delle aree boscate.

La tossicità dei funghi Come noto il vasto e complesso mondo dei funghi annovera specie mangerecce, specie che provocano sindromi non gravi (gastroenteriti) e specie molto tossiche e mortali. In alcune situazioni può anche accadere che specie considerate mangerecce, diventino tossiche in particolari condizioni della loro crescita (andamento stagionale, luogo in cui si sono sviluppate), oppure che siano considerate mangerecce delle specie che, in realtà, contengono delle tossine. E’ questo il caso, ad esempio, del Clitocybe nebularis (noto come Ordinale, nella foto sotto) che è consumato principalmente per il suo sapore molto aromatico ed intenso. Questa sua caratteristica, tuttavia, è anche indizio di tossicità, visto che proprio gli odori che sprigiona, anche durante la cottura, sono stati spesso causa di nausee e malori. Recenti studi sulle intossicazioni da funghi hanno evidenziato che l’Ordinale è responsabile di avvelenamenti medio-gravi, dal momento che è portatore di sostanze dannose per il fegato che l’organismo non riesce ad espellere o smaltire. Ci sono persone che hanno sempre mangiato il Clitocybe nebularis senza averne disturbi particolari tuttavia, gli studi svolti su questi stessi individui, dopo alcuni anni di assunzione, hanno evidenziato che i soggetti iniziavano ad avvertire i sintomi, in quanto le sostanze tossiche si erano accumulate nel loro organismo – il quale aveva iniziato a soffrirne la tossicità – essendo stato logorato piano piano il fegato. In altri casi, tale fungo, fa stare male già dalla prima volta. Alla luce di quanto sopra assume ancora più importanza il principio di precauzione che prevede di non raccogliere i funghi di cui non si ha perfetta conoscenza. Chiedere informazione agli Ispettorati Micologici nei casi di incertezza è sempre una buona norma igienica.

Clitocybe_nebularis_Nebelkappe

Pericolose credenze da sfatare Molti episodi di intossicazione che si sono verificati nel corso del tempo sono avvenuti a causa dell’errata convinzione che alcune pratiche di conservazione potessero bonificare i funghi dalle loro tossine. L’uso del freddo con il congelamento, oppure l’impiego del calore con la cottura, non sono assolutamente in grado di eliminare le tossine, pertanto, se si congelano funghi tossici nella convinzione che il loro successivo utilizzo possa avvenire in sicurezza, si commette un errore che può avere conseguenze irreversibili.

Bibliografia
– Galli, Volonterio, Microbiologia degli alimenti
– Disposizioni raccolta funghi Sito Regione Toscana (LR 16/1999 e LR 58/2010)

(tratto da CASENTINO2000 | n. 323 | Ottobre 2020)

Ultimi articoli