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martedì, 15 Ottobre 2024

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Raccolta olive: invece di chi ti aiuta arrivano gli ispettori del lavoro

di Francesco Martini – Ho avuto notizia di alcune incursioni degli ispettori del lavoro su piccole o piccolissime aziende agricole in cui è in atto la raccolta delle olive: «…l’anno scorso mi hanno fatto 500 euro di multa per ogni persona trovata nel campo a raccogliere le olive: erano amici e mezzi parenti che ci aiutavano. Sa io ho 73 anni e mia moglie uguale. Quest’anno siamo soli io e lei e cogliamo quello che si può; dove non s’arriva lasciamo le olive nelle piante e buonanotte!!!».
In passato, per millenni, i coltivatori hanno praticato il cosiddetto “sconto d’opra”, cioè un contadino aiutava un altro nei lavori, lunghi o pesanti, in cui era necessario essere più di uno e, a sua volta, veniva aiutato per un pari numero di giornate oppure con la cessione di una parte del prodotto agricolo.
Poi, siccome il lavoro sui campi determina un grande guadagno per tutti, sono arrivati gli ispettori del lavoro e questa pratica non è stata più consentita.
Ispezioni e multe per chi andava a raccogliere le olive per rimediare l’olio per casa (a Subbiano la regola era 5- 6 chili d’olio in cambio della raccolta di un quintale d’olive) e per il proprietario delle piante.
È la legge e la legge va rispettata!
Poi la legge è cambiata: il D.l. n. 276/2003 (cosiddetta Legge Biagi del 10.9.2003) stabilì che potevano collaborare ai lavori agricoli,compresa la raccolta delle olive, senza alcuna formalità di legge, i parenti ed affini fino al terzo grado (Art. 74: “Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti ed affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale a titolo di aiuto…”); ma gli ispettori non intendevano e consideravano destinatari di quella facilitazione legale solo i Coltivatori Diretti regolarmente iscritti: venivano esclusi i piccolissimi proprietari che non si dedicavano a titolo professionale all’attività agricola.
Fu necessaria una circolare dell’I.N.P.S. per imporre agli ispettori di non limitare l’applicabilità della legge ai soli Coltivatori Diretti professionali, ma di estenderla a tutti i proprietari dei fondi agricoli.
Successivamente con Decreto Legge n. 5 del 10.2.2009 (art. 7ter) veniva ampliata la parentela e affinità dei partecipanti ai lavori agricoli fino al quarto grado.
Oggi, praticamente, possono partecipare alla raccolta delle olive e ad ogni altra attività agricola, purché svolta gratuitamente e per breve tempo tutti i parenti e gli affini entro il 4° grado. I parenti sono i consanguinei e quindi: genitori, nonni e bisnonni, figli, nipoti e pronipoti, zii e zie, fratelli e sorelle e loro figli (cioè zii e cugini di primo grado); gli affini sono i parenti del coniuge (marito o moglie) e cioè genitori nonché nonni e bisnonni del coniuge, figli, nipoti e pronipoti del coniuge, fratelli e sorelle e loro figli del coniuge (cioè cognati e loro figli), zii e zie del coniuge e loro figli.
Spero di essere stato abbastanza chiaro e mi auguro che le mie indicazioni possano servire a quei ricconi (!) dei proprietari terrieri casentinesi.

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