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sabato, 27 Luglio 2024

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Il diritto all’autodeterminazione

di Monica Prati – Si è di recente concluso al Castello di Poppi il convegno “Nascere e morire: quando decido io?”, sui delicati temi delle dichiarazioni anticipate di fine vita e il testamento biologico, della loro rilevanza nel nostro ordinamento giuridico; tenuto dall’avvocato Gianni Baldini, con la partecipazione della giornalista Monica Soldano, del dott. Alfredo Zuppiroli, del teologo Maurizio Faggiani, dell magistrato Giacomo Rocchi. Proposto dalla Fondazione Adele Baracchi, il convegno ha voluto avvicinare, comprendere, e valutare le delicate questioni di inizio e fine vita.
All’incontro, stimolato dal libro “Nascere e morire: quando decido io? Italia ed Europa a confronto” (a cura di Gianni Baldini e Monica Soldano) hanno partecipato esperti di queste materie, con posizioni diverse, al fine di consentire una dialettica viva e contribuire a conoscere meglio temi che coinvolgono il cammino di vita di ognuno di noi.
È stato messo in evidenza come in Italia, a differenza della maggior parte degli Stati europei, non ci sia allo stato attuale nessun riconoscimento giuridico del “testamento biologico” cioè di quel documento con il quale una persona, in previsione di una futura incapacità, per l’eventualità di una malattia o per traumi improvvisi che la porteranno allo stato di incoscienza, detta delle disposizioni inerenti le cure mediche a cui vorrà sottoporsi oppure rifiutare.
Il testamento biologico è una logica conseguenza della progressiva valorizzazione nel nostro ordinamento del “consenso informato” che si sostanzia nel diritto del cittadino di decidere in piena libertà di sottoporsi o meno a cure mediche ai sensi dell’art. 32 della Costituzione. Tale consenso è un atto di volontà specificazione della libertà personale di cui all’art. 13 della Costituzione e il cui fondamento si rinviene anche nell’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Dell’Uomo a norma del quale: “ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”. Affinché il consenso sia frutto di una consapevole e ponderata manifestazione della libertà individuale, occorre che sia personale, esplicito, specifico, libero, ATTUALE, informato e consapevole.
L’attenzione al momento è concentrata sul rilievo da dare al “consenso attuale” del paziente, qualora quest’ ultimo decida di rifiutare i c.d. “trattamenti di sostegno vitale”, cioè quei trattamenti necessari per la sua stessa sopravvivenza, come dimostrato dalla recente drammatica vicenda del caso Welby, in cui il paziente era cosciente e pienamente in grado di esprimere un volontà informata e consapevole quanto ad accettare o rifiutare il trattamento sanitario. Infatti nel caso di specie il G.U.P. di Roma nella sentenza del 27 luglio 2007 n. 2049 ha accolto la soluzione secondo cui il medico che asseconda la volontà manifestata dal paziente, contraria alla sottoposizione a cure pure di c.d. sostegno vitale, fruisce della causa di giustificazione dell’adempimento del dovere ex art. 51 c.p.. Ricostruendo la ventilazione meccanica come terapia o come trattamento sanitario, il paziente che chiede il distacco dal polmone artificiale, ha effettivamente esercitato il suo diritto di interrompere un trattamento sanitario, come individuato dalla norma costituzionale.
In conclusione, si legge nel citato provvedimento, “il rifiuto di una terapia, anche se già iniziata, costituisce un diritto costituzionalmente garantito e già perfetto, rispetto al quale sul medico incombe, in ragione della professione esercitata e dei diritti e doveri scaturenti dal rapporto terapeutico instauratosi con il paziente, il dovere giuridico di consentirne l’esercizio, con la conseguenza che se, il medico contribuisce a determinare la morte del paziente, per l’interruzione di una terapia salvavita, egli non risponderebbe penalmente del delitto di omicidio del consenziente, in quanto avrebbe operato in presenza di una causa di esclusione del reato ed esercitato quella prevista dall’art. 51 c.p.”.
Ma cosa succede quando il malato non è in grado di esprimere la sua volontà in ordine al trattamento perché in stato di incoscienza o incapacità di intendere e di volere?.
In questo caso il legislatore italiano compie una discriminazione tra malati in grado di decidere se rifiutare o rinunciare a cure mediche anche salvifiche e malati non più in grado di esprimere la propria volontà perché incapaci di intendere e di volere, che quindi necessitano di un intervento di un terzo soggetto per porre fine ad un’esistenza sofferente e non più dignitosa.
Il problema è stato esaminato in giurisprudenza in relazione al caso di Eluana Englaro, in stato vegetativo permanente dal 1992 a seguito di un incidente stradale e mantenuta in vita nonostante le continue richieste del padre, avanzate in sede civile, di sospendere il sostentamento artificiale, in ottemperanza ad una volontà manifestata da Eluana in epoca precedente al determinarsi della sua condizione.
In sede civile, Cass. Civ. sez. I, 16 ottobre 2007 n. 21748 ha “escluso che l’idratazione e l’alimentazione artificiali con sondino nasogastrico, costituiscano, in sé, una forma di accanimento terapeutico, pur essendo un trattamento sanitario”, stabilendo che il giudice possa, su istanza del tutore, “autorizzare l’interruzione soltanto in presenza di due condizioni concorrenti:
a) La condizione di stato vegetativo del paziente sia apprezzata clinicamente come irreversibile, senza alcuna minima possibilità di recupero della coscienza e delle capacità di percezione;
b) Sia univocamente accertato, sulla base degli elementi tratti dal vissuto del paziente, della sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali, e filosofici, che ne orientavano i comportamenti e le decisioni, che questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento”.
Ha precisato la Corte di Cassazione che “ove l’uno o l’altro presupposto non sussistano, deve essere negata l’autorizzazione, perché allora va data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dalla percezione che altri possano avere, della qualità della vita stessa”.
Il 9 settembre del 2009 Eluana Englaro muore, dopo che il padre/tutore autorizzato dalla Corte d’Appello di Milano in forza della sentenza della Cassazione del 2007 l’ha autorizzato ad interrompere l’alimentazione e l’idratazione. Il Senato della Repubblica ha da tempo approvato un disegno di legge che recita: “ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato…
In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento”.
Come il progetto verrà approvato definitivamente?
La sentenza della Cassazione del 2007 voleva tutelare la dignità di Eluana Englaro, permettendone la morte. Non possiamo che domandarci: il diritto alla vita dei disabili incapaci, sarà tutelato nello stesso modo in cui la sentenza della Cassazione ha tutelato il diritto alla vita di Eluana Englaro?
Ci auspichiamo che il legislatore abbia la stessa preoccupazione: “riconoscere e garantire la dignità di ogni persona in via prioritaria, rispetto all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza”.

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