di Fiorenzo Rossetti – Dopo oltre 30 anni dall’ultimo provvedimento che si occupava di questa delicata materia, le aree montane hanno una nuova legge. Un provvedimento, che già da una prima lettura, dona spunti per una serie numerosa di prossimi articoli. È la Legge 12 settembre 2025, n. 131 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, varata sotto l’impulso del Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli.
La legge dovrebbe consentire di sostenere le cosiddette “comunità delle terre alte”, e aiutarle a vincere la battaglia del difficile contrasto allo spopolamento, a garantire servizi essenziali (scuola, sanità, uffici postali, banche), sostenere famiglie e imprese, valorizzare le professioni montane e definire una strategia nazionale per le aree montane.
Il rilancio delle aree montane italiane passa dall’introduzione di incentivi economici, fiscali e sociali, un fondo dedicato di 200 milioni annui (2025-2027) per sostenere servizi, lavoro, giovani, famiglie, smart working, agricoltura e turismo sostenibile, crediti d’imposta, bonus natalità e sgravi contributivi per professionisti e imprese. È prevista, per premiare i comuni effettivamente collocati in aree montane, anche la revisione dei criteri di classificazione degli stessi, fissando i criteri di classificazione, basandosi su dati forniti dall’ISTAT, valutando parametri altimetrici e di pendenza del territorio.
La norma affronta anche il tema delle professioni scolastiche e mediche, assegnando un punteggio aggiuntivo nelle graduatorie per docenti che lavorano nelle scuole di montagna (portando a 10 il numero minimo degli alunni per evitare la chiusura delle scuole) e il doppio del punteggio ai fini concorsuali per i medici e di tutto il personale sanitario. Inoltre, sono previste, sul tema turismo e ambiente, misure per la fruizione di sentieri, rifugi, tutela di boschi monumentali e gestione dei terreni abbandonati. Nel bel mezzo di diversi articoli della legge interessanti e promettenti, troviamo però infilati alcuni articoli poco rassicuranti per la conservazione degli ecosistemi montani.
L’articolo 13, denominato proprio “Ecosistemi montani”, regala risate e brividi al contempo. Il punto della norma “…disciplina gli ecosistemi montani e riconosce le zone montane come zone floro-faunistiche a sé, in quanto caratterizzate dalla consistente presenza della tipica flora e fauna montana, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali…”; ovvietà elementari e scritte da un impreparato in materia naturalistica. Poi, lo stesso articolo, punta drammaticamente il dito sulla specie Lupo e specifica che “…in relazione alla conservazione degli habitat naturali della fauna selvatica, si prevede la definizione annuale, su base regionale o delle province autonome, del tasso massimo di prelievi tale per il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della specie Canis lupus, attraverso l’emanazione di un decreto emanato dai ministeri competenti…”, ovvero l’ennesimo tentativo di aprire la caccia ad una specie protetta.
Appare quindi che il Ministro leghista, per mantenere le promesse elettorali ad una certa fetta di praticanti del mondo venatorio, sia riuscito a inserire in una norma la possibilità (tutta da verificare rispetto alle normative europee) di mettere del piombo in campo contro il Lupo. Le novità non finiscono. La legge introduce qualcosa di davvero “rivoluzionario” e riguarda l’attività escursionistica.
Alcuni articoli, oltre a riportare la definizione dei rifugi di montagna e quella di sentiero, introducono disposizioni in merito alle attività escursionistiche al fine di promuoverne la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, nonché garantire la sicurezza e l’incolumità dei fruitori dei percorsi escursionistici.
Ma attenzione! Viene esclusa la possibilità di risarcimento per danni in caso di incidente su un percorso escursionistico, sulle strade poderali e sulle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, site nei comuni montani, in conseguenza di un comportamento colposo dell’escursionista stesso (caso fortuito). Prima i proprietari chiudevano le strade sulle quali passavano i sentieri perché dovevano rispondere nel caso di un incidente.
Questa norma, con tutti i provvedimenti necessari, le politiche a corollario e le risorse economiche a corredo, deve essere tenuta ben osservata e considerata nel contesto dei territori del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi e degli enti che gestiscono a vario titolo l’area.
Si tratta di trarne alcuni vantaggi sanciti, che indiscutibilmente potrebbero essere importanti per il territorio, ma allo stesso tempo occorrerà vigilare per non sconvolgere i delicati equilibri di convivenza tra uomo e natura.
L’ALTRO PARCO Sguardi oltre il crinale è una rubrica a cura di Fiorenzo Rossetti


