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giovedì, 28 Marzo 2024

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Sanità toscana, i cittadini avranno il loro comitato di partecipazione

I cittadini toscani avranno voce e possibilità di indirizzare davvero la sanità in Toscana? La Regione si è accorta che le conferenze dei sindaci non rappresentano il territorio e i bisogni di chi ci vive? Stefano Scaramelli, consigliere regionale Pd e presidente della commissione sanità e politiche sociali, annuncia una nuova legge che potrebbe dare uno spazio importante diretto a cittadini e comitati nelle scelte sanitarie. “Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del sistema sanitario regionale” è al proposta di legge di Sacramelli.

“La stessa legge di riforma del 2015 – spiega Scaramelli – prevede il riordino degli organismi di partecipazione, attualmente disciplinati dalla normativa del 2005. Si tratta quindi di prevedere nuovi organismi di partecipazione su tre livelli: regionale, aziendale e di zona-distretto. Nella proposta di legge che ho presentato insieme ad altri consiglieri del gruppo Pd, prevediamo sostanzialmente tre organismi: il Consiglio dei cittadini per la salute, da istituire presso la direzione regionale del settore diritto alla salute; i Comitati aziendali di partecipazione, a supporto delle tre direzioni aziendali; il Comitato di partecipazione in ogni zona-distretto o Società della salute, laddove esse siano operanti. Infine, introduciamo un’altra novità: la promozione, cioè, di almeno due incontri pubblici all’anno, con la presenza dell’assessore regionale competente, del direttore generale dell’Azienda e dell’Azienda ospedaliero-universitaria, nonché del Direttore della programmazione di area vasta, con l’obiettivo di assicurare uno scambio diretto di opinioni e suggerimenti in ognuna delle tre direzioni aziendali. Ogni organismo di partecipazione, con la nostra proposta di legge, avrà una precisa regolamentazione sia rispetto ai compiti che circa la composizione. Insomma, si tratta di una proposta dettagliata, che prova ad aggiungere un ulteriore tassello alle buone pratiche della sanità toscana. Perché sono convinto – conclude Scaramelli – che per avere un servizio sanitario regionale davvero vicino ai cittadini ci sia bisogno che gli utenti siano coinvolti, che abbiano la possibilità di intervenire per avanzare critiche, proposte e per dare pienamente senso al concetto di sanità di tutti, creando un sistema capace di dare la possibilità anche di partecipare ed intervenire a tutti».

Vedremo se questa legge, se approvata, sarà davvero uno strumento importante in mano ai cittadini o solo un’altra delle tante forme di finta partecipazione che, alla fine, non servono a nulla.

Scheda riassuntiva: Proposta di legge “Disposizioni in materia di partecipazione e di tutela dell’utenza nell’ambito del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”

La legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005), varia l’assetto organizzativo del Servizio sanitario regionale, assegnando un ruolo innovativo alla zona-distretto e accorpando le precedenti Aziende USL in tre nuove Aziende. Per quanto concerne specificamente il diritto alle salute, l’articolo 92, comma 4, della stessa l.r. 84/2015 prevede il riordino degli organismi di partecipazione dei cittadini.

Per tali ragioni si rende necessario rivedere ed aggiornare gli strumenti di partecipazione a livello regionale, aziendale e di zona-distretto per integrarli in maniera coerente e organica con la nuova organizzazione, attraverso gli interventi di seguito esposti.

Con l’articolo 2 della Pdl in attuazione della lettera c bis), comma 2, dell’articolo 16, si introduce l’articolo 16 bis che istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, il Consiglio dei cittadini per la salute, con funzioni consultive e propositive nelle materie attinenti alla tutela del diritto alla salute, dell’equità di accesso e della qualità e sicurezza dei servizi sanitari e socio-sanitari.

Il Consiglio dei cittadini, presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di diritto alla salute, è composto da venticinque componenti, di cui:

– quindici designati dai comitati aziendali di cui all’art. 16 ter al loro interno ed in particolare, tre designati da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende unità sanitarie locali ed uno designato da ciascun comitato aziendale di partecipazione delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri enti del SSR;

– tre designati dal Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 2 della legge regionale del 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti) e tre designati dalla Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all’articolo 7 della legge regionale del 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici – Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), scelti nell’ambito delle proprie associazioni rappresentative dell’utenza, competenti in materia sanitaria e socio-sanitaria, operanti in tutte e tre le aree vaste della Toscana;

quattro designati congiuntamente al loro interno dagli organismi di partecipazione istituiti presso la Direzione competente in materia di diritto alla salute per affrontare specifiche tematiche sanitarie e socio-sanitarie.

Il Consiglio dei cittadini, che è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura regionale assicura un’integrazione degli organismi di partecipazione di livello regionale e locale, che si occupano di promozione della salute, per garantire il massimo raccordo negli interventi.

Per le finalità attribuite, il Consiglio dei cittadini svolge le seguenti funzioni: contribuisce alla predisposizione degli atti di programmazione di ambito regionale o di area vasta; fornisce contributi, anche all’OTGC (Organismo toscano per il governo clinico) di cui all’articolo 49 bis, per la redazione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali relativi, in particolare, alle reti cliniche regionali; collabora allo sviluppo di strumenti di rilevazione sulla qualità dei servizi dal punto di vista del cittadino, in raccordo con gli organismi a ciò preposti e promuove iniziative culturali, nonché di attività di studio e ricerca per le materie di competenza.

Il Consiglio dei cittadini inoltre riferisce annualmente alla commissione consiliare competente in merito alla sua attività, in occasione delle audizioni dei direttori generali di cui all’articolo 24 comma 4 bis relativamente ai contenuti della relazione sanitaria aziendale.

Con l’articolo 3, in attuazione della lettera c ter), comma 2, dell’articolo 16, si introduce l’articolo 16 ter che istituisce i comitati aziendali di partecipazione, a supporto delle Direzioni aziendali, con funzioni di consultazione e proposta, al fine di garantire i livelli uniformi ed essenziali di assistenza, attuati attraverso i percorsi assistenziali ed il funzionamento delle reti cliniche integrate, con particolare attenzione all’equità nell’accesso e nella fruizione dei servizi. I comitati delle aziende unità sanitarie locali assicurano il coordinamento dei comitati di partecipazione di zona distretto di cui all’art. 16 quater.

Per le finalità attribuite, il comitato aziendale: contribuisce alla predisposizione di documenti di programmazione di ambito aziendale, riguardo al rispetto del diritto alla salute dei cittadini nonché alla qualità dei servizi; svolge attività di monitoraggio in merito al rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla carta dei servizi, di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a), con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità; partecipa ai processi informativi e comunicativi tra Azienda e cittadini, al fine di assicurare la chiarezza delle informazioni e l’efficacia della comunicazione, nonché di promuovere un uso appropriato e consapevole dei servizi; promuove incontri con i cittadini, volti a facilitare l’accesso ai servizi, il mantenimento dello stato di salute, l’informazione sulle cure e l’adeguato ricorso ai servizi.

Il comitato di partecipazione di livello aziendale è composto:

– nelle aziende unità sanitarie locali, da due rappresentanti per ciascun comitato di partecipazione di cui all’art. 16 quater;

– nelle aziende ospedaliero-universitarie e negli enti del SSR da un membro designato da ciascuna associazione rappresentativa dell’utenza nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo purché non erogatori di prestazioni, che hanno stipulato il protocollo d’intesa di cui all’articolo 16, comma 2, lettera c).

Con l’articolo 4 viene riscritta la disciplina dei comitati di partecipazione a livello di zona distretto, dettando in un unico articolo, il 16 quater, la composizione e l’organizzazione degli stessi.

In particolare si stabilisce che in ciascuna zona-distretto o società della salute, ove costituita, è istituito il comitato di partecipazione, composto da membri designati dalle associazioni rappresentative dell’utenza, nonché dell’associazionismo di tutela, di promozione e di sostegno attivo, incluse le associazioni operanti nella comunità locale, purché non erogatori di prestazioni e che abbiano stipulato il protocollo d’intesa di cui all’articolo 16, comma 2, lettera c), con funzioni di consultazione e proposta in merito all’organizzazione ed erogazione dei servizi.

Con riferimento alla nomina, per quel che riguarda la zona-distretto, il comitato è nominato dal direttore generale, su proposta del direttore di zona-distretto; nella società della salute, ove costituita, il comitato è nominato dal direttore della società della salute, su proposta dell’assemblea dei soci.

Viene inoltre previsto che il comitato di partecipazione possa avere valenza sovrazonale, qualora il numero delle associazioni sia minore di cinque e non garantisca sufficiente rappresentatività della comunità locale.

Con riferimento alle funzioni dei comitati, si specifica che gli stessi: contribuiscono alla definizione dei bisogni di salute della popolazione di riferimento; contribuiscono alla programmazione delle attività ed alla progettazione dei servizi avanzando proposte per la predisposizione degli atti di programmazione e di governo, con particolare riferimento al Piano integrato di salute, di cui all’articolo 21; monitorano il rispetto delle garanzie e degli impegni indicati dalla Carta dei servizi, con particolare riferimento ai percorsi di accesso e di fruibilità dei servizi, tenendo conto degli strumenti di ascolto e di valutazione partecipata e degli indicatori di qualità; esprimono pareri sulla qualità e quantità delle prestazioni erogate e sulla relativa rispondenza tra queste ed i bisogni dell’utenza, avvalendosi degli strumenti di ascolto e di rilevazione; svolgono attività di monitoraggio ed esprime pareri sull’efficacia delle informazioni fornite agli utenti e su ogni altra tematica attinente il rispetto dei diritti dei cittadini; propongono progetti di miglioramento sule tematiche attinenti la qualità dei servizi e collabora alla loro realizzazione; promuovono iniziative per favorire corretti stili di vita ed un uso appropriato dei servizi, al fine di contribuire al processo di crescita culturale della comunità locale.

Per lo svolgimento delle funzioni attribuite, il comitato di partecipazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), può accedere ai dati statistici di natura epidemiologica e di attività che costituiscono il quadro di riferimento degli interventi sanitari e sociali del territorio di riferimento, al fine di sviluppare la consapevolezza nei cittadini dell’incidenza degli stili di vita corretti e della salubrità dell’ambiente sulla salute.

È previsto che, al fine di assicurare l’operatività dei comitati e favorire la partecipazione dei cittadini, la zona-distretto o la società della salute mette a disposizione del comitato di partecipazione locali idonei per le attività ordinarie, gli incontri pubblici e i convegni e seminari sul tema della salute.

Viene mantenuto quanto previsto dall’articolo 71 undecies per le società della salute in merito alla consulta del terzo settore, dove sono rappresentate le organizzazioni del volontariato e del terzo settore che sono presenti in maniera rilevante nel territorio e operano in campo sanitario e sociale.

Sono promossi almeno due incontri pubblici all’anno, aperti al pubblico, in cui è assicurata la presenza dell’assessore regionale competente, del direttore generale dell’Azienda unità sanitaria locale e dell’Azienda ospedaliero -universitaria, nonché del Direttore della programmazione di area vasta di cui all’articolo 9 bis e della conferenza zonale integrata di cui all’articolo 12 bis, al fine di assicurare uno scambio diretto di opinioni e suggerimenti.

Fonte: nove.firenze.it

 

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