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giovedì, 12 Dicembre 2024

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Sentenza per “Le Pescine”: il Tar da ragione al Comune di Bibbiena

Si è conclusa lo scorso 23 Gennaio, con una sentenza molto chiara del TAR della Toscana, la vicenda sul terreno de “Le Pescine”. Tale sentenza ha respinto ogni contestazione sulla variante urbanistica e ha condannato Lelli e Comune di Poppi al pagamento delle spese legali. Le contestazioni – da parte di Lelli e quindi del comune di Poppi intervenuto a suo vantaggio in questa controversia – vertevano non solo sulla illegittimità della variazione di destinazione urbanistica e quindi sull’alienazione di aree di proprietà comunale ma anche sulla procedura adottata. In realtà il Tribunale Amministrativo della Toscana ha accertato che la particella in questione è totalmente esclusa dall’iter di bonifica a cui sono stati da tempo sottoposti i terreni sui quali sorgeva l’inceneritore rimasto attivo fino al 1989. Questo esclude la particella da tutti i vincoli connessi alla riabilitazione ambientale e quindi alla possibilità che il comune decidesse di modificare la destinazione urbanistica.
Per quanto riguarda la contestazione sul discorso del diritto di prelazione e quindi sulla cifra richiesta, lo stesso Tribunale è stato assolutamente chiaro, dimostrando che non sussistono né motivazioni né fatti che sostengano l’accusa nell’affermare che tutto era stato fatto per “privatizzare i benefici e pubblicizzare gli oneri”. In realtà il Signor Lelli poteva far valere il suo diritto di prelazione acquistando per una cifra assolutamente equa il terreno in questione.
Il sindaco Daniele Bernardini commenta: “La sentenza del TAR è la dimostrazione del fatto che ciò che si è detto per tutti questi mesi, infangando anche il mio operato e spesso la mia persona, non si basava su qualcosa di fondato. In tutta questa vicenda ritengo che l’atto più grave – poi stigmatizzato ampiamente dallo stesso Tribunale – è stato l’atteggiamento del comune di Poppi che illegittimamente, si è permesso di fare un ricorso contro il provvedimento di un altro comune per tutela un interesse privato. Alla condanna stabilita dal TAR si aggiunge credo, una condanna di carattere “etico”. L’accanimento contro il mio operato che ravviso purtroppo in modo netto in questo comportamento, è del tutto inammissibile e scorretto sia umanamente che politicamente. Mi interrogo, pertanto sul valore di una politica che non fa gli interessi della gente, ma si organizza per screditare l’avversario-nemico”.

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