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venerdì, 29 Marzo 2024

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Appunti sul Cantiere di Santa Mama

La replica di Vasai, che non si è fatta attendere, tuona solo per i soliti asini che volano. Dubitiamo infatti che a noi umili casentinesi (un po’ creduloni) ma con un minimo di sano senso critico, lui risponda ad una semplice domanda.
Perché per esempio è in atto un contenzioso con l’appaltatore sul prezzo? Risponda su questo invece di occuparsi degli scozzesi.
Chiediamo un attimo di pazienza, invitandovi a scorrere insieme alcune noiose norme di legge (che anche il Presidente Vasai ovviamente conosce). Ma è salutare.

In materia di affidamento di un appalto pubblico, l’ art. 34 del DPR 554/99 prescrive che la stima sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell’area interessata, che (n.d.r.) conseguentemente devono rispecchiare l’andamento reale ed aggiornato dei prezzi di un determinato territorio.
Cuore propulsore, quindi, della determinazione dei prezzi progettuali prima e a base d’asta poi, è rappresentato dal sopraccitato articolo che fornisce la modalità generale di determinazione del singolo prezzo secondo la quale il progettista deve fare riferimento per i materiali, la mano d’opera, i noli ed i trasporti ai rispettivi prezzi elementari dedotti dai listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio o, in difetto di questi, dai prezzi correnti di mercato.
All’importo così determinato vanno aggiunte una percentuale per le spese relative alla sicurezza, una relativa alle spese generali (13%-15%) ed un’altra percentuale per l’utile dell’impresa (10%).

Con una norma di questa portata, espressione dei principi comunitari, l’impresa che intende partecipare ad una gara d’appalto è posta nella situazione di fare un’offerta “seria”, congrua appunto perché i prezzi fissati dalla stazione appaltante sono quelli di mercato evincibili dai c.d. “prezziari regionali delle opere pubbliche”. Diversamente, se i prezzi fissati dall’ente fossero inferiori a quelli di mercato e quindi sottostimati, l’impresa vedrebbe frustrato il suo interesse a svolgere l’attività in quel determinato territorio e ciò configurerebbe una palese violazione della “libera concorrenza”.
Per altro verso, con il rispetto della suddetta norma, l’ente appaltante può conseguire realmente l’economicità cioè il massimo risparmio economico (e non fittizio come accade quanto i prezziari utilizzati sono vetusti), poiché l’opera può essere realizzata a regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, e senza un inutile contenzioso giudiziario.

Ed allora, se un contenzioso c’è, ed è un dato di fatto, non sarà mica che qualche responsabilità ci sia anche a monte se in conclusione qualcuno ha ritenuto di non poterla completare avendo di che contestare proprio sul prezzo? Domandare è lecito, rispondere è cortesia, forse.
Altro discorso, è se poi per il Presidente Vasai è consuetudine che in questa materia vi siano lungaggini. Ci vorrà perdonare, ma noi, non ci abitueremo mai all’inganno soprattutto dopo quando, ed era il marzo 2014, lei venne personalmente (una delle poche volte) in Casentino, a rassicurarci tutti: che l’opera sarebbe stata completata alla fine dell’anno. Assieme a lei l’Assessore Ceccarelli che ovviamente ben conosce. È si, proprio un bel regalo di Natale.
Infine, cari Cittadini (Vasai a parte), ce li siamo scelti noi questi amministratori!
Smettiamola di farci prendere per il naso e cominciamo a ragionare con la nostra testa.

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