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mercoledì, 15 Gennaio 2025

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Ancora una querela… Ma anche questa volta tutto è archiviato

di Mauro Meschini – Non è una novità, dovremmo esserci abituati, ma in realtà si tratta sempre di eventi spiacevolissimi che, al di là dell’oggetto del contendere e delle possibili ripercussioni sul lavoro, portano pesanti complicazioni nella vita privata delle persone, questo è forse l’aspetto che ti fa sentire ulteriormente danneggiato e comunque perdente anche se, come per fortuna è successo, alla fine tutto viene archiviato.

Le preoccupazioni, i soldi spesi per aver garantita una difesa, il tempo sprecato che poteva essere impiegato in modo più fruttuoso, tutto questo rimane e non viene risarcito e poi per cosa? Per aver espresso un pensiero, un punto di vista, un commento, che, ripetiamo “per fortuna”, spesso viene, giustamente, ritenuto più che legittimo.

Ma probabilmente è questo l’unico motivo per cui c’è chi insiste a portare in Tribunale giornalisti e chi vuole esprimere un’opinione: cercare di complicare così tanto la vita alle persone così da farle smettere… non avendo altri argomenti, usano questo.
Da tempo si attendono norme che permettano di tutelare in particolare i giornalisti, ma non riponiamo troppa fiducia nella classe politica attuale, quella che spesso, come anche noi sappiamo bene, abusa di questo strumento di pressione. Speriamo che presto qualcosa cambi… Chiudiamo qui una necessaria introduzione al fatto che presentiamo e che cercheremo di sintetizzare senza aggiungere commenti o valutazioni, chi lo vorrà potrà autonomamente fare le riflessioni che ritiene opportune.

Tutto nasce da una denuncia-querela, del 28/08/2020, presentata da Luca Santini, Presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, contro Fiorenzo Rossetti collaboratore di CASENTINO2000 che da tempo cura la rubrica “L’altro Parco”.
Origine di questa iniziativa presso il Tribunale è un commento di Rossetti apparso allegato ad un post su Facebook del 3 giugno 2020, in cui si denunciava la presenza di immondizia, dei resti di un fuoco e di segni di comportamenti incivili presso la Località “Seghettina” all’interno del Parco.
Il commento di Rossetti era il seguente: «Mi spiace vedere l’ennesima barbarie frutto della politica di questo presidente del Parco. Spiace anche per aver toccato la Seghettina, luogo dal nobile utilizzo a favore della conservazione. Qualche tempo fa molti potevano intervenire nella discussione aperta per la elezione del Presidente del Parco e ora chi ha pensato di non pestare i piedi ai poteri forti taccia e non si lamenti».

Oltre a questo si indica nella denuncia che «Peraltro l’azione di molestia e diffamazione nei miei confronti è persistente da parte del Sig. Rossetti e precisamente: …».
Segue qui un elenco di documenti.
«1) Post 13 novembre 2019 pagina Facebook Rossetti.
Si insinua che la mia nomina è solo politica e che non ho preparazione ed esperienza amministrativa, anche se sono già stato alla guida del Parco per sei anni, prima come Commissario e poi come Presidente. Non solo poiché si dice espressamente che il mio modo di amministrare è “sintomo di scarsità culturale”.
2) Articolo giugno 2020 CASENTINO2000
Si descrive la mia amministrazione come “promozione turistica” e questo può essere un parere ma poi si parla di “anacronismo” e di dispersione di finanziamenti per “interventi discutibili”.
3) Articolo luglio 2020 CASENTINO2000
Il Parco viene descritto come un regno con il “Monarca”, Principi e relativa Corte.
Si parla di politica di isolamento, distacco culturale… poi si dice “per quanto riguarda la presidenza, Luca Santini è stato rinominato presidente e con qualche alto e basso il suo “regno” ha continuato a prosperare (quasi) indisturbato fin dal lontano 21 giugno 2013 data di prima nomina”.
Si parla poi di “dubbi del Ministero sulla figura del proposto Santini…” e così via fino alla fine dell’articolo».Tutto quanto presentato secondo il querelante «… integra i reati di diffamazione ex Art. 595 e ss cp con l’aggravante dell’attribuzione di fatti determinati nonché quella di aver recato offesa tramite mezzo di diffusione, attribuendo peraltro alla parte offesa fatti non veri.
Vorrei precisare a dimostrazione del mio corretto operato che è depositata presso il Tribunale una querela contro ignoti, avendo ricevuto una gravissima minaccia della mia incolumità personale, proprio perché accusato di far rispettare la legge.
Tanto esposto, essendo evidente il discredito che le affermazioni offensive hanno arrecato alla reputazione del sottoscritto, Luca Santini, sia personalmente che come Presidente del Parco sporge formale querela nei confronti del Sig. Fiorenzo Rossetti…».

A seguito della presentazione della denuncia e dopo l’intero iter giudiziario si arriva al Decreto di Archiviazione del Tribunale di Forlì da parte del Giudice per le Indagini Preliminari in data 16/04/2021. Il giudizio segue la richiesta di archiviazione chiesta dal Pubblico Ministero e la successiva opposizione alla richiesta di archiviazione da parte del querelante.

Nelle osservazioni del giudice si legge tra l’altro: «… L’opposizione, da parte della persona offesa, alla richiesta di archiviazione può essere ritenuta inammissibile, ai sensi dell’art 410 comma secondo c.p.p., non soltanto quando non contenga le indicazioni prescritte dal comma primo dello stesso articolo, ma, in applicazione di un principio generale ricavabile dalla logica del sistema, anche quando dette indicazioni si risolvono, “prima facie”, nella proposizione di temi e mezzi di prova manifestamente superflui, non pertinenti o irrilevanti…».

Più avanti si rileva che: «… Il g.i.p. può deliberare “de plano” sull’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del p.m. non solo nel caso in cui non siano state indicate investigazioni suppletive, ma anche quando queste vengano ritenute irrilevanti, non già sotto il profilo prognostico del loro esito, bensì per il difetto di incidenza concreta sul tema della decisione, in quanto appaiono finalizzate ad approfondire gli stessi temi di indagine già esaminati e giudicati inidonei a ritenere configurabile il reato denunciato…».

In conclusione si afferma poi: «… Tanto premesso, va, infatti, evidenziato, prescindendo dall’impostazione assunta dal PM con la propria richiesta di archiviazione, che l’atto di opposizione non può essere ritenuto ammissibile stante l’assenza supplemento investigativo richiesto a fronte degli elementi acquisiti in sede di indagine.
Ciò posto, nel merito i fatti descritti non consentono in ogni caso di ritenere sostenibile l’accusa in giudizio. Al riguardo deve evidenziarsi che tutte le espressioni utilizzate negli scritti citati dal querelante seppur con espressioni talvolta incisive in termini di disapprovazione dell’operato nella gestione della carica del Santini e sulla sua acquisizione non oltrepassano la soglia di critica politica poiché funzionali alla manifestazione del pensiero inerente alla, secondo l’indagato, corretta tenuta del Parco; peraltro come è noto l’esercizio del diritto di critica politica può implicare anche “l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, hanno anche il significato di mero giudizio critico negativo di cui si deve tenere conto alla luce del complessivo contesto in cui il termine viene utilizzato” (così Cass. N. 17243/2020).
Per Questi Motivi
visto l’art 410 c.p.p.;
– dichiara inammissibile l’opposizione
– dispone l’archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero richiedente…».

Speriamo di aver fornito elementi per permettervi di dare un vostro parere su quanto accaduto.

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